Giochi, la Corte Costituzionale boccia la norma che affida al Tar Lazio la competenza sui ricorsi per l’88 Tulps a Ced e Ctd

La Corte Costituzionale ha bocciato la norma che  affida alla competenza inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma, le controversie sul rilascio della licenza di pubblica sicurezza agli esercizi che commercializzano giochi pubblici con vincita in denaro. La norma controversa è l’art. 135, lett. q-quater), del codice di procedura amministrativa – introdotto con l’art. 10, comma 9-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, poi convertito con la legge 44 del 2012 – che affida al solo Tar Lazio tutti i ricorsi amministrativi in materia di giochi (come ad esempio quelli sul rilascio dell’art. 88 Tulps, a prescindere da provincia in cui la Questura ha sede). A sollevare la questione di costituzionalità i Tar di Puglia, Piemonte e Calabria – che avevano promosso complessivamente 12 ordinanze – secondo cui l’affidamento della competenza al Tar Lazio non consentisse di perseguire le finalità della norma, come il contrasto del “pericolo di infiltrazioni criminali”, l’acquisizione di “elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori”, “la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita”.  La Consulta ricorda che – come ha già affermato in altri precedenti – “le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un «criterio rigoroso»” . Pertanto “ogni deroga al suddetto principio sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare l’uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie); che la medesima deroga sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito; e che, infine, essa risulti necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa”. La Corte Costituzionale sottolinea quindi che la necessità di raggiungere un’uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio da sola non basta a legittimare una deroga sulla competenza territoriale: “in questa materia − la probabilità che si formino pronunce contrastanti tra i vari uffici giudiziari dislocati sul territorio non è superiore a quanto accade nella generalità delle controversie attribuite alla cognizione dei giudici amministrativi, rispetto alle quali l’uniformità della giurisprudenza viene garantita, in sede di gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo dalla sua Adunanza Plenaria”. Le ulteriori censure sollevate dai Tar “Restano assorbite”. gr/AGIMEG