Giochi, Cassazione su totem: “Intermediazione nel settore scommesse giustifica arresto”

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la conferma, da parte della Corte di Appello di Palermo, della decisione del Tribunale di Termini Imerese che riconosceva colpevole di intermediazione un titolare di un centro scommesse, condannato a due mesi e venti giorni di arresto, con pena sospesa. All’imputato viene contestato di aver predisposto, in difetto di licenza, all’interno del proprio negozio, due postazioni telematiche e un’apparecchiatura touch-screen denominata “posracingdogs” (cd. Totem), a sua volta connessa con la rete Internet, strumenti mediante i quali era possibile scommettere su competizioni canine (…) in tal modo svolgendo un’attività organizzata al fine di accettare e raccogliere scommesse per via telematica. Il ricorso, palesemente infondato, va dichiarato inammissibile. È ius receptum che l’attività legata alle scommesse lecite è soggetta a concessione rilasciata dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.) e, ottenuta tale autorizzazione, deve essere rilasciata la licenza di pubblica Sicurezza di cui all’art. 88 del TULPS con la conseguenza che il reato di svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza”. Per la suprema corte il titolare “svolgeva attività di intermediazione nel settore delle scommesse, in assenza di autorizzazione ex art. 88 TULPS e per conto di allibratore austriaco autorizzato dalla competente autorità di quel paese all’esercizio e gestione di raccolta scommesse, ma non dotato di concessione ad operare in territorio italiano. Nessun dubbio, quindi, può sorgere per quanto concerne la sanzione penale”. lp/AGIMEG