Giochi, avv. Sambaldi: “Rozze e offensive le dichiarazione Stanley. Agiremo per vie legali”

“Ritenevo, e ritengo, inopportuno replicare alle rozze – oltre che errate e gravemente offensive – affermazioni, sul mio operato professionale, svolte nel comunicato stampa della società Stanleybet richiamato dalla Vs testata in data di ieri. Tuttavia, per rispetto di chi quotidianamente si affanna per poter operare nel rispetto delle regole, appare doverosa una mia sintetica replica” scrive l’avvocato Chiara Sambaldi – dello Studio Legale Strammiello Centrone Sambaldi – in una nota, “confortata dalla certezza che, prima o poi, verranno affermati tutti i diritti di coloro che operano, in questo settore, in ossequio delle norme vigenti”.

Nel comunicato di StanleyBet si fa riferimento al convegno che si è tenuto a Roma lo scorso 15 dicembre per presentare il volume “Giochi e Scommese. Il confine tra legale e illegale” curato dalla stessa Sambaldi insieme al collega Andrea Strata. In quella sede, l’avvocato Sambaldi ha spiegato che “nell’alveo dell’art. 4 della nota legge 401/89, vengono ricondotte numerose fattispecie di reato sanzionabili quali forme di “raccolta abusiva di scommesse”, ivi incluse tutte le condotte di intermediazione nella raccolta delle scommesse (comma 4 bis). A mero titolo esemplificativo, è punibile, ai sensi della predetta norma, colui che svolge una funzione intermediatrice per conto di un operatore, titolare di concessione per la raccolta a distanza delle scommesse, rilasciata dall’autorità concedente italiana, così come il gestore di un esercizio che installi apparecchiature denominate “Totem”, svolgendo un’attività di ausilio allo scommettitore nell’effettuazione della scommessa a distanza.

Desta, quindi, meraviglia che la società Stanleybet intervenga, questa volta sì a sproposito, a dibattere di argomenti da ritenersi avulsi rispetto alla sua specifica posizione; per intenderci, affinché sia chiaro a tutti quale era l’argomento discusso, si dibatteva della norma penale e non della legittimità dei cd “C.T.D.” Stanleybet. Infatti, giova precisare che in detto convegno sono state trattate tematiche relative alla necessità di un aumento della pena massima per alcuni reati puniti dall’art 4 L 401/89, per dare un senso di concretezza alle attività repressive dei fenomeni abusivi. È evidente l’importanza di aggravare la pena (per consentire al magistrato di applicare, in presenza dei presupposti, l’arresto cautelare dell’indagato), per aumentarne l’effetto deterrente (scoraggiare la commissione di reati), anche considerate le possibili contingenze dei fenomeni di raccolta abusiva di scommesse con gli ambienti della criminalità organizzata.

Peraltro, detto aumento della pena appare ancor più opportuno in un momento caratterizzato dalle numerose e crescenti legislazioni locali, con carattere escludente del gioco ” legale” e connessa e conseguente espansione dei fenomeni illeciti.

Certo è che le lacune e le debolezze della normativa, inclusa quella penale, non possono essere trascurate e taciute in vista del nuovo assetto di mercato (rimanendo in trepida attesa che Stanleybet finalmente partecipi, come dalla stessa dichiarato, alle prossime gare per il rilascio delle concessioni) e dell’auspicato riordino normativo.

Fermo quanto sopra, mi riservo di agire, nelle sedi opportune, in merito alle gravi offese recate alla mia persona nell’articolo sopra menzionato”. lp/AGIMEG