Distanziometro, Tar Emilia-Romagna: “Comune ha diritto di chiudere esercizio di gioco se vicino ad un luogo sensibile e non delocalizza l’attività entro i termini stabiliti”

Una società operante nel settore dei giochi ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna in cui contesta l’atto di chiusura dell’esercizio disposto dal Comune di Ravenna in base alla approvata mappatura dei luoghi sensibili. Il Tribunale ha affermato che “ritenuto, ad un primo esame della causa, che il provvedimento del comune di Ravenna di chiusura dei locali sala gioco della ricorrente ubicati in Ravenna sia immune dai vizi di legittimità segnalati nell’atto introduttivo del giudizio, tenuto conto sia della espressa volontà della società di delocalizzare l’attività svolta nei predetti locali trasferendola in comune di Forlì, sia del fatto che il provvedimento impugnato sia stato adottato in data di gran lunga successiva alla scadenza dei due periodi semestrali di proroga delle operazioni di delocalizzazione richiesti e di fatto fruiti dalla società ricorrente. Il Tar dell’Emilia-Romagna respinge l’istanza cautelare”. Dunque, il Tribunale Amministrativo non ha ravvisato alcun vizio di legittimità dell’atto di chiusura del Comune di Ravenna e ha confermato la legittimità della chiusura dell’esercizio vista la vicinanza con un luogo sensibile e la mancata delocalizzazione dell’attività a seguito delle due proroghe semestrali concesse. ac/AGIMEG