Distanze, Tar Emilia: Non c’è danno economico anche se la sala effettua dei licenziamenti, avrebbe potuto impiegare il personale in altra attività

Il distanziometro non provoca alcun danno a una cartoleria che deve cessare l’attività di raccolta scommesse e che deve licenziare il personale assunto: avrebbe potuto impiegarli infatti in altre attività consentite. Lo afferma il Tar Emilia Romagna nell’ordinanza in cui conferma – in sede cautelare – il provvedimento con cui il Comune di Sassuolo ha imposto di cessare l’attività di punto di raccolta scommesse. Il giudice sottolinea infatti che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi” prevale l’interesse pubblico “rispetto a quello economico di parte ricorrente”. E appunto, la cartoleria avrebbe “potuto evitare” il pregiudizio economico “mediante reimpiego dei dipendenti assunti in altra attività lecita nei medesimi locali, essendo a conoscenza già da un anno dell’impossibilità di svolgervi l’attività di raccolta scommesse”. Nell’ordinanza il Tar sottolinea inoltre che anche i punti raccolta scommesse devono rispettare le distanze: la Regione Emilia Romagna infatti con una circolare “ha equiparato alle sale da gioco tutte le attività commerciali destinate alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dei confini nazionali”. Ininfluente il fatto che il punto di raccolta sia stato aperto in una cartoleria: “il limite della distanza minima dai c.d. luoghi sensibili” trova “comunque applicazione per la raccolta di scommesse”. rg/AGIMEG