Consiglio di Stato respinge ricorso straordinario al Presidente della Repubblica intentato da una sala scommesse contro le distanze di Bolzano. Ammesso il solo ricorso al Tar

I ricorsi contro i provvedimenti emessi dal Comune di Bolzano per chiudere le sale da gioco e le agenzie di scommesse sono compresi “nel perimetro riservato alla competenza propria del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione di Bolzano”, pertanto “non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica”. Lo afferma il Consiglio di Stato respingendo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica intentato da un’agenzia di scommesse, il Comune aveva intimato di non proseguire l’attività visto che l’esercizio non rispettava la distanza di 300 metri dai luoghi sensibili. La sala aveva provato a far leva sul difetto di poteri del Comune (in base alla legge provinciale del 2017 che ha riordinato i poteri delle amministrazioni locali – i Comuni potrebbero solo rilasciare le nuove autorizzaioni, ma non revocare le vecchie), sul contrasto con la libertà di impresa fissata dalla Costituzione (il distanziometro di fatto avrebbe un effetto espulsivo) e sul contrasto con l’intesa tra Stato e Regioni firmata nel 2017. Per il Consiglio di Stato tuttavia, la sala avrebbe dovuto intentare un ricorso ordinario al Tar Bolzano. rg/AGIMEG