Consiglio di Stato, Scommettitori devono conservare copia delle giocate vincenti per evitare guai con il fisco

Se proprio non si può fare a meno di azzeccare una scommessa sportiva, è meglio vincere una somma contenuta, perché poi si potrebbero avere problemi a giustificare l’importo al fisco, dal momento che le giocate sono anonime. E’ quanto sostiene il Consiglio di Stato respingendo il ricorso intentato da due scommettitori palermitani per ottenere dal bookmaker – nel caso in questione Snai – le matrici originali delle giocate, dopo che l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto chiarimenti sulla natura di alcuni redditi. “E’ risolvente l’annotazione per cui, essendo le matrici delle giocate assolutamente anonime, la loro visione non avrebbe in nessun caso potuto consentire di attribuire le vincite ai percettori delle relative somme e di qui l’assenza di interesse all’accesso” si legge nella sentenza emessa dalla Quarta Sezione presieduta dal giudice Riccardo Virgilio. Per il Collegio, insomma, i giocatori non hanno un reale interesse a chiedere le matrici. Oltretutto i giudici sottolineano che in casi simili dovrebbe essere primario interesse degli stessi scommettitori conservare copia della puntata, proprio per evitare guai con il fisco: “Appare infatti abbastanza singolare che i vincitori di rilevanti somme non conservino le copie delle matrici delle proprie vincite, se non a titolo scaramantico, almeno per poter giustificare a posteriori il possesso delle somme vinte”. Determinante inoltre, il fatto che i ricorrenti avessero chiesto matrici di giocate effettuate in “un estesissimo arco temporale, pari a ben 13 mesi” senza fornire ulteriori precisazioni: i giocatori non hanno infatti indicato “un qualche elemento di prova, anche solo indiziario, che possa concretamente supportare la simile pretesa all’accesso a tutte le matrici giocate e vinte tra il giugno 2006 ed il luglio 2007 (es. i giorni esatti delle giocate, il numero delle scommesse effettuate, le serie anche solo parziali delle matrici, i ricorsi a schede pre-compilate, i numeri delle vincite e le date delle riscossioni)”. E ancora, “pare cogliere nel segno il rilievo della difesa della SNAI per cui, comunque, manca ogni prova della veridicità delle ragioni addotte. Non sono state infatti né indicate, e né allegate le copie degli atti d’accertamento o dei verbali di ispezione fiscale; non è stato neppure indicato il numero di posizione, l’organo giudicante, e lo stato del contenzioso giurisdizionale tributario”. gr/AGIMEG