Consiglio di Stato: Parere di inammissibilità su ricorso straordinario di una società di giochi perchè già avviato un ricorso ordinario

Il Consiglio di Stato  – con proprio parere del 28 marzo scorso  – ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da uno dei soci di una società di giochi contro il decreto direttoriale  AAMS del 20 giugno 2011, recante la decadenza dalla concessione per la raccolta delle scommesse.  Il provvedimento impugnato “trae motivo dal riscontrato utilizzo non conforme ai vigenti dettami normativi del conto di gioco a distanza da parte dei punti di commercializzazione facenti capo al concessionario in questione, dalla mancata comunicazione del trasferimento di sede e dalle denunce varie al titolare per gioco di azzardo ed esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommessa”.I giudici hanno espresso “parere che il ricorso vada dichiarato inammissibile, visto il principio di alternatività”, come si legge. Poichè è stato possibile reperire “un successivo e più importante ricorso giurisdizionale proposto avverso il medesimo provvedimento di decadenza impugnato anche nella presente sede” e “poiché tale ultimo ricorso risulta depositato antecedentemente alla notifica del ricorso straordinario” scrivono i giudici, “non residua dubbio alcuno in ordine alla violazione del principio di alternatività occorso con la presentazione del presente ricorso straordinario, che va pertanto dichiarato inammissibile, restando assorbita l’istanza cautelare”. Di fatto, secondo il parere,  il ricorso straordinario intentato deve essere dichiarato inammissibile in quanto già avviato un ricorso ordinario sulla medesima vicenda, da parte della stessa società. im/AGIMEG