Cons. Stato, conclusa l’udienza Stanley nel ricorso contro il bando delle 2mila agenzie. Sentenza entro 2 mesi

Si è conclusa da poco – dopo circa un’ora di dibattimento -l’udienza pubblica presso la Quarta Sezione del Consiglio di Stato in cui è stato discusso il ricorso StanleyBet contro il bando delle 2mila agenzie di scommesse ippiche, sportive e virtuali.

Per l’Avv. Ferraro di Stanely, l’ultimo bando “non ha posto rimedio alle precedenti discriminazioni e non ha recepito la giurisprudenza comunitaria” Ferraro ha quindi chiesto un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia, qualora il Collegio non ritenesse il bookmaker legittimato a impugnare la gara. Ha infatti citato la sentenza della CGE Costa Cifone (punto 90) in base alla quale non può essere censurato il modus operandi di Stanley che ha preferito non presentare alcuna offerta, non avendo certezze giuridiche sulla situazione che si sarebbe determinata.

Per l’Avv. Agnello “il bando prevede delle norme autoescludenti. Stanley non avrebbe potuto partecdipare fin dall’origine, E questo lo hanno affermato la Cassazione, la Corte di Giustizia, e da ultimo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Le precedenti gare avevano come unico obiettivo quello di preservare interessi economici, come dimostra il massiccio intervento dei concessionari in questa sede”. In giodizio sono infatti intervenuti per sostenere le posizioni dell’Amministrazioni Lottomatica, Sisal, Snai, Cogetech, Intralot e Galassia Game. Quindi la Agnello ha ribadito che il quadro normativo italiano non preveda una simmestria tra la posizione di Stanley e quella dei concessionari storici che, viste le proroghe di cui questi ultimi hanno beneficiato. E quindi: “Si è voluto rimediare a una serie di discriminazioni inziate nel 1999, con una gara che mette in palio 2mila concessioni per una durata di 40 mesi. Con appena tre anni di gestione, Stanley avrebbe dovuto ammortizzare gli investimenti effettuati e 12 anni di battaglie legali”. Stanley oltretutto non avrebbe potuto partecipare, ha sostenuto ancora la Agnello, sia perché “controllava una rete di 2.500 CTD nell’ottobre 2012”, più di quanti ne venivano messi a gara, “sia per le clausole di decadenza della concessione a causa di procedimenti penali in corso, clausole queste già censurate dalla Corte di Giustizia”. L’unica soluzione “è azzerare la rete, per rimuovere tutte le discriminazioni fatte fino a oggi”.

L’Avv. Fraccastoro (Lottomatica) ha sottolineato che  “Stanley non ha impugnato clausole immediatamente escludenti” Le diverse sentenze dei vari Tar regionali, e la stessa Cassazione hanno ricordato come Stanley goda di un vantaggio commerciale. Ne è una dimostrazione l’estrema fatica che abbiamo a censire i punti Stanley che possono sorgere in qualunque momento e ovunque. Oltretutto il bookmaker gode di una serie di altri vantaggi rispetto alla disciplina cui sono sottoposti i concessionari di Stato”. Fraccastoro ha inoltre ricordato che il bando di gara, prima di essere stato pubblicato, era stato trasmesso alle Sezioni Consultive dello stesso Consiglio di Stato che avevano reso parere favorevole.

l’Avv. Elefante (Avvocatura di Stato)  ha puntualizzato che “Nella causa Biasci (pendente di fronte alla CGE, ndr), la Commissione Europea ha sostenuto posizioni contrarie a quelle portate avanti dai CTD”. E sulle clausole di esclusione: “Non sono immediatamente lesive”. E quindi “La situazione in cui si è trovata Stanley è imputabile esclusivamente alle sue scelte strategiche” ha sostenuto, facendo riferimento alle scelte adottate nelle precedenti gare tenendo in considerazione la specificità del panorama italiano, e al processo seguito nel corso degli anni per adeguare il sistema normativo italiano ai principi comunitari.

IL riccorso è stato mandato in decisione, si attende adesso la sentenza che verrà emessa entro 2 mesi. gr/AGIMEG