CGE, la sentenza Costa Cifone nella relazione annuale della Corte

La Corte di Giustizia ha sancito che “gli articoli 43 CE e 49 CE,  nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, ostano a che uno Stato membro, il quale  cerchi di rimediare a tale violazione del diritto dell’Unione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti”. E’ quanto si legge nella relazione annuale 2012 della Corte di Giustizia a proposito della sentenza Costa Cifone, con cui sono stati censurati alcuni aspetti della normativa italiana in materia di scommesse. Nella relazione si evidenzia inoltre che  “un regime di distanze minime tra punti di vendita può essere giustificato soltanto qualora sia escluso che il reale obiettivo di tali norme è quello di proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti, anziché quello di incanalare la domanda di giochi d’azzardo entro circuiti controllati”. E ancora  “gli articoli 43 CE e 49 CE ostano a  che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di  scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad  un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la  nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di  detto operatore dalla precedente gara. Infine, secondo la Corte, risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE,  dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza  del diritto che le condizioni e le modalità di una gara relativa a giochi d’azzardo diversi dalle corse  dei cavalli, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine  di tale gara, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco”. rg/AGIMEG