La Corte di Cassazione, con la sentenza con sentenza n. 15643 del 07.04.2014, ha precisato che il titolare della tabaccheria che interferisce nella scelta della scommessa e della quota commette il reato di intermediazione illecita. Tale reato è integrato dalla condotta del gestore di un centro di servizio il quale, piuttosto che limitarsi a svolgere un’attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore, interferisca nell’attività di scommessa del cliente. cz/AGIMEG