Cassazione: “Raccoglie scommesse illegalmente chiunque favorisce l’attività, anche solo fornendo ai giocatori le apparecchiature per puntare”

Raccoglie illegalmente scommesse anche colui che “pur non gestendo direttamente l’attività di scommesse”, la “favorisca in qualunque modo, anche attraverso la fornitura di strutture o apparecchiature tecniche agli scommettitori”. Lo scrive la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione respingendo il ricorso intentato dai titolari di un Ctd contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo li aveva condannati per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. La Cassazione spiega che “Il reato certamente sussiste laddove la condotta intermediatrice vietata consista nell’allestimento di un esercizio dedicato alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker”. E del resto la Corte d’Appello “smentisce la tesi che si trattasse di un mero PVR (punto vendita di ricarica), in quanto dai dati prodotti dalla stessa difesa emergeva che l’agenzia era stata aperta come “CED” (centro elaborazione dati) e necessitava quindi dell’autorizzazione”. La Cassazione spiega anche che uno dei due imputati poi, pur non risultando titolare del CTD, “gestiva de facto l’attività commerciale, tanto che al momento del controllo veniva trovato da solo nel locale e le ricevute di scommesse rinvenute riportavano il suo codice fiscale, sì da far ritenere provata la sua piena e consapevole partecipazione al reato”. lp/AGIMEG