Cassazione: commette intermediazione l’internet-point che raccoglie scommesse per bookmaker estero con conti fittizi

“Qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata, è configurabile il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo realizzata un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante l’esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo a detto bookmaker”. Lo scrive la Terza Sezione Penale dalla Corte di Cassazione decidendo sul ricorso intentato da un Ctd della provincia di Lecce: dei militari della Guardia di Finanza avevano eseguito due controlli in borghese, e in entrambi i casi avevano constatato che il punto offriva il collegamento verso un bookmaker estero privo di concessione. I clienti potevano piazzare le scommesse utilizzando “un conto di comodo intestato ad un terzo soggetto, il quale appariva nel collegamento con il sito internet della concessionaria, quale scommettitore in luogo di quello reale” sottolinea la Cassazione. E ancora “Al momento dell’accesso, i computer erano in funzione e sulla schermata era ben visibile il collegamento a un sito di scommesse per il quale non v’era autorizzazione. I finanzieri nei due accessi effettuati avevano assistito agli adempimenti connessi all’operazione di scommessa”. Infine, “L’esame dei computer sequestrati all’interno del locale, effettuato dal consulente tecnico del pubblico ministero, aveva consentito di evidenziare dei collegamenti quasi esclusivamente con siti di scommessa esteri inibiti dall’AAMS. L’imputato non era stato in grado di esibire alcuna autorizzazione di pubblica sicurezza né documentazione idonea a comprovare l’affiliazione dell’esercizio ad altro gestore di scommesse autorizzato”. rg/AGIMEG