Cassazione si pronuncia nuovamente in favore dei Ced Goldbet

Goldbet ottiene una nuova pronuncia favorevole da parte della Corte di Cassazione, negli scorsi mesi aveva  già incassato le sentenze “Antelli”, “Chiappini” e “Marrone. Le motivazioni della Sentenza “Conciauro” – spiega il bookmaker austriaco in una nota – rese note di recente dalla Suprema Corte richiamano quanto espresso dall’Ordinanza “Zungri” del 16 febbraio 2012, dove la Corte di Giustizia Europea riconosce la discriminazione subita da GoldBet ed estende espressamente al bookmaker austriaco i principi affermati nella Sentenza “Costa/Cifone”. “Infatti risulta – come recita la sentenza della Cassazione – che la società GoldBet di fatto è stata esclusa dalla nuova gara indetta a seguito del Bando Bersani per la violazione dell’art. 23, comma 3 dello schema di convenzione tra l’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l’aggiudicazione della concessione per giochi d’azzardo e relativi eventi diversi dalle corse dei cavalli. Detta ultima disposizione della citata Convenzione non è conforme per difetto di chiarezza, precisione e univocità ai principi comunitari in particolare agli art. 43 e 49 CE, con conseguente illegittimità del diniego di autorizzazione ex art. 88 TULPS”. La Suprema Corte giudica, pertanto, infondato il ricorso del PM perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato del Tribunale di Agrigento che si era pronunciato in favore di GoldBet con ordinanza del 25/02/2013. Gli avvocati Marco Ripamonti e Valentina Castellucci difensori di Biagio Conciauro si sono dichiarati soddisfatti, in considerazione dell’importante conferma resa in Cassazione, in ordine a tesi ormai consolidate in ogni Tribunale d’Italia circa il caso GoldBet. lp/AGIMEG