Bando Monti, Tar Lazio respinge ricorso Uniq Group contro requisiti sulla capacità economica

Il Tar ha in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso intenteato dalla maltese Uniq Group contro l’esclusione dal bando Monti per l’assegnazioni di 2mila agenzie di scommesse. La compagnia aveva partecipato “pur in difetto” riassume la Seconda Sezione, “del requisito attinente alla capacità economica e finanziaria” previsto, e con il ricorso ha contestato l’incongruità della norma che richiedeva un fatturato minimo di 2 milioni di euro. Nella sentenza, il Collegio ha ricordato che il bando prevedeva che “nell’ipotesi in cui il candidato sia un soggetto costituito da meno di due anni…la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata attraverso la produzione di idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari…”. E quindi ha osservato: “E’ sul piano logico, prima ancora che giuridico, che la clausola di gara si mostra non solo non vessatoria ma addirittura il minimo richiedibile quanto al requisito della capacità economica e finanziaria. Se si muove dal presupposto, che appare invero difficilmente controvertibile, che può e deve richiedersi, tra i requisiti da possedersi da parte di operatori che aspirano all’affidamento delle concessione di che trattasi, quello dell’affidabilità (economica e finanziaria) del concorrente, ben si intende la intrinseca ragionevolezza della prescrizione di bando. Questo, infatti, richiede (semplicemente) la produzione di dichiarazioni di (almeno) due istituiti bancari, atte a dimostrare la ripetuta capacità economica e finanziaria. Del resto, è in gioco, per il tramite dell’accertamento della detta capacità economica e finanziaria, l’interesse pubblico, assolutamente centrale, a che l’affidamento della concessione avvenga in favore di impresa in possesso appunto di un minimo di solidità ed affidabilità”. Inoltre ha rilevato che “la ricorrente si è lamentata della modalità di comprova del possesso del requisito della capacità economica e finanziaria cui non era tenuta, nulla eccependo quanto alla modalità alternativa, cui la stessa era invece tenuta”. lp/AGIMEG