Scommesse ippiche, Tar Lazio respinge ricorso agenzia ‘storica’ contro distacco dal totalizzatore: “Azione ADM pienamente legittima”

“La ricorrente rientra tra i soggetti che non hanno ottenuto il rinnovo della concessione per le scommesse ippiche per il periodo successivo all’originaria scadenza del titolo concessorio. Tale circostanza rende la successiva condotta del distacco dal totalizzatore, posta in essere dall’Amministrazione nei confronti della ricorrente, pienamente legittima”. Con questa motivazione il Tar del Lazio (Sezione Seconda) respinge il ricorso del titolare di un’agenzia ippica ‘storica’ che aveva chiesto ad ADM un risarcimento a seguito dei “danni causati dal distacco, a far data dall’8.7.13, dei collegamenti dal totalizzatore nazionale delle concessioni ippiche e sportive”. Per i giudici il “ricorso non è fondato” in quanto “il distacco della ricorrente dalla rete del totalizzatore nazionale relativo alla raccolta delle scommesse ippiche si pone quale atto necessario e dovuto da parte dell’amministrazione poiché disposto nei confronti degli operatori che, come la ricorrente, non avendo ottenuto il diritto concessorio posto a gara, non hanno (più) titolo per rimanere collegati al totalizzatore nazionale. Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, la portata della disposizione è nel senso di consentire ai concessionari per la raccolta delle scommesse ‘in scadenza alla data del 30 giugno 2012’ la prosecuzione dell’attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle “concessioni aggiudicate” sulla base della nuova gara e non già nel senso di consentire la prosecuzione dell’attività anche in favore degli operatori che non avevano ottenuto tale aggiudicazione”. cr/AGIMEG