Scommesse ippiche, Tar Lazio accoglie ricorsi Eurobet ed Isibet contro versamento integrazione dei minimi garantiti dell’anno 2012

Il Tar del Lazio (Sezione Seconda) ha accolto i ricorsi Eurobet ed Isibet per l’annullamento dei provvedimenti con cui era stato richiesto il versamento dell’integrazione dei minimi annui garantiti per il 2012 relativi alle concessioni ippiche detenute dalle due ricorrenti. I giudici ricordano come “con la pronuncia della Corte costituzionale del 2013 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, per violazione dei principi di ragionevolezza e di non arbitrarietà limitatamente alle parole ‘non superiore al 5 per cento’. La Corte ha evidenziato in particolare come sia ‘fondata la questione di costituzionalità, laddove si censura lo sbarramento del cinque per cento alla riduzione delle somme dovute dai concessionari […]. Lo stesso quadro evidenzia la irragionevolezza di questa parte della disposizione’. Si è affermato, in particolare, che dalla previsione normativa (avente natura di legge-provvedimento) che introduce il ‘nuovo meccanismo di riequilibrio’ del mercato di riferimento – rappresentato della riduzione del minimo annuo garantito non superiore al 5%, (…) – ‘non emergono le ragioni che inducono a ritenere il tetto congruente con l’obiettivo prefissato dallo stesso legislatore, e cioè – si ripete la riconduzione ad equità dei rapporti concessori nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità’. La sentenza di incostituzionalità della disposizione che disciplina le modalità di esercizio del potere amministrativo, sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato, comporta l’annullamento dell’atto poiché l’accertamento, anche in via sopravvenuta, dell’illegittimità costituzionale della previsione normativa dà luogo ad un vizio invalidante del provvedimento”. In conclusione per il Tar Lazio il gravame è “accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati”. cr/AGIMEG