Scommesse, Consiglio di Stato accoglie ricorso Ministero delle Finanze su richiesta versamenti 2008-2012 concessionario scommesse ippiche

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso del Ministero delle Finanze contro People’S Srl per la riforma della sentenza del Tar Lazio – Roma concernente richiesta versamento importi relativi ai flussi finanziari dal 2008 al 2012. La People’s s.r.l., concessionaria operante nel settore delle scommesse ippiche, aveva impugnato il provvedimento con il quale la Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato aveva contestato una «rilevante esposizione debitoria a titolo di penali ed interessi per ritardato versamento degli importi previsti dai provvedimenti vigenti sui flussi finanziari quantificandoli, per gli anni dal 2008 al 2012, in euro 964.552,58 e ad titolo di interessi un importo pari a euro 2.661,16».
Il Consiglio di Stato ha richiamato una sentenza del Tar Lazio per la quale “le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l’adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l’effettività di clausole idonee a garantire l’introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell’inadempimento, nonché riduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio”. Secondo il primo giudice, con tale previsione i poteri attribuiti all’Amministrazione concedente in caso di inadempimento del concessionario, aventi a oggetto l’applicazione delle penali stabilite in convenzione, sarebbero stati trasformati da meri diritti potestativi esercitabili nell’ambito di un rapporto paritetico in vere e proprie potestà autoritative, con conseguente spostamento delle relative controversie verso l’area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di servizi pubblici”. lp/AGIMEG