Minimi garantiti, Tar Lazio: nessun risarcimento alle agenzie storiche. Per anni hanno operato in un mercato ristretto

I concessionari storici dele scommesse ippiche “hanno goduto di un mercato ristretto per lungo tempo, pur in una situazione di incompatibilità comunitaria”, e anche se hanno subito un danno a causa delle modalità con cui poi è stato liberalizzato il mercato, questo “è stato ampiamente compensato dalla possibilità di sfruttare una situazione di privilegio rispetto all’intervenuto (ma non attuato sino al 2006) quadro di liberalizzazione del settore”. Lo afferma il Tar Lazio respingendo la richiesta di risarcimento avanzata da alcune agenzie ippiche storiche – attive quindi fin dagli anno ’90. Queste sostenevano in sostanza che la crescente concorrenza di alcuni bookmaker esteri senza concessione (di fatto non contrastata dalle Amministrazioni competenti) e le modalità con cui poi venne ampliato il mercato con il Bando Bersani del 2006, ne avrebbero fortemente compromesso la redditività. Esempio evidente è il meccanismo dei minimi garantiti, ovvero la soglia minima di contributi che le agenzie erano comunque tenute a versare, che con il passare degli anni era diventato eccessivo rispetto ai reali volumi delle giocate incassate. La Seconda Sezione del Tar però sottolinea che le agenzie in questione hanno ottenuto nel corso degli anni diversi benefici: “il rinnovo delle concessioni, già di per sé, ha rappresentato un rimedio apprestato dall’amministrazione per “salvaguardare” i diritti dei concessionari storici”. L’amministrazione oltretutto non avrebbe nemmeno “previamente verificato i requisiti per la prosecuzione del rapporto concessorio”. E ancora, “la prosecuzione della concessione è stata favorita dal mantenimento del servizio di collegamento al totalizzatore nazionale, anche durante il periodo di controllo successivo dei requisiti per l’ottenimento del titolo, senza dunque che vi fosse alcuna cesura nel servizio. Il che ha comportato un indubbio vantaggio per i concessionari storici”. Le agenzie si lamentavano anche del fatto che le amministrazioni non abbiano mai adottato le misure di salvaguardia per ammortizzare il calo di introiti. Ma i giudici sottolineano che “la relativa previsione non fondi un obbligazione specifica in capo all’amministrazione nei termini di una obbligazione di risultato, bensì, più semplicemente prescriva un’obbligazione di mezzi in capo alla PA”. In sostanza questa “doveva adoperarsi per tutelare il più possibili la posizione dei concessionari “storici”, nei limiti che la complessa e articolata situazione consentiva”. Ma in ogni caso, la posizione dei concessionari storici “è stata comunque garantita (…) per mezzo di un prolungamento delle concessioni originarie pressoché automatico e pur in assenza di una verifica preventiva dei requisiti e delle garanzie, nonché per mezzo di una riparametrazione dei minimi garantiti, non più quantificati secondo i pregressi criteri previsti ante liberalizzazione”. rg/AGIMEG