Minimi garantiti, Tar Lazio: “Necessaria nuova legge-provvedimento, o atto di indirizzo. Ma si rispetti sentenza Corte Costituzionale”

“I provvedimenti oggetto dei motivi aggiunti, in quanto applicativi di una norma dichiarata, in corso di causa, incostituzionale, devono essere annullati”. E’ quanto scrive la Seconda Sezione del Tar Lazio in una nuova serie sentenze con cui annulla le richiesta di pagamento dei minimi garantiti – decurtati del 5% – dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma, contenuta nella decreto legge 16 del 2012, che in via transattiva accordava la riduzione per porre termine al lungo contenzioso giudiziario. La stessa Sezione aveva già emesso delle sentenze analoghe a inizio maggio e a fine giugno. Oggi, ribadisce che “a seguito del venir meno del criterio sulla cui base procedere alla definizione in via transattiva ed equitativa dei rapporti controversi, si apre una serie di possibilità di intervento idonee a colmare il vuoto normativo che si è così venuto a determinare, potendosi, in ipotesi, procedere all’adozione di una nuova legge-provvedimento che disciplini la materia in modo conforme alle indicazioni della Consulta, oppure all’adozione di un atto generale di indirizzo che rechi i criteri, anch’essi coerenti con le indicazioni della Consulta, in base ai quali procedere alla definizione dei rapporti controversi – analogamente a quanto prevedeva, con riferimento alle misure di salvaguardia, l’art. 38, comma 4, lettere l) del decreto legge n. 223 del 2006, abrogato dall’art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2012”. E quindi avverte che “tale futura azione amministrativa rimane soggetta al sindacato giurisdizionale, in primis, sotto il profilo della conformità alle statuizioni della Consulta”. lp/AGIMEG