Minimi garantiti, Tar Lazio: Dopo sentenza della Consulta, Aams individui linee guida per quantificare gli importi

L’Aams, nel richiedere i minimi garantiti alle agenzie di scommesse ippiche, dovrà “individuare criteri coerenti (…) idonei a costituire linee guida in sede applicativa nell’adozione dei provvedimenti di rideterminazione del quantum dovuto a titolo di integrazione dei minimi garantiti, ferma restando la possibilità di adozione di una nuova legge-provvedimento emendata dai vizi rilevati in sede costituzionale”. E’ quanto ha stabilito il Tar Lazio accogliendo il ricorso di un’agenzia ippica contro la richiesta del pagamento dei minimi per gli anni dal 2006 al 2011, prendendo atto della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha annullato parte della norma  della legge n. 44 del 2012. Tale disposizione chiedeva la definizione delle controversie sui minimi, riconoscendo alle agenzie in via transattiva,  una riduzione del 5%. La pronuncia della  Consulta ha “reso inapplicabile non solo la predetta quantificazione della riduzione” riassume il Tar, “ma anche la previsione di un rigido e generalizzato meccanismo di riequilibrio delle concessioni scevro dalla valutazione della concreta situazione di mercato e dalle condizioni in cui versano i concessionari storici”. La Corte Costituzionale ha bocciato la parte della norma che fissa in maniera rigida e apodittica la riduzione al 5%, una quantificazione “ritenuta non congrua rispetto alla dichiarata finalità di pervenire ad un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari.La Corte Costituzionale ha, in particolare, rilevato – previo accertamento della legittimità dell’adozione di una norma avente natura di legge-provvedimento – la sussistenza di “una evidente rottura della consequenzialità logica fra la pretesa di pervenire ad un equilibrato riassetto delle prestazioni economiche dei concessionari e la fissazione del tetto in modo apodittico, prescindendo cioè da quell’attenta e ponderata valutazione delle mutate circostanze di fatto (i pacifici minori introiti conseguenti all’evoluzione in senso concorrenziale del mercato delle scommesse ippiche), che costituiva la premessa indispensabile della determinazione delle modalità di salvaguardia e che rimane non meno indispensabile per l’applicazione del nuovo meccanismo di riequilibrio”, evidenziando la non emersione dei criteri che hanno ispirato le scelte realizzate con la legge-provvedimento nonché le relative modalità di attuazione, indispensabili affinchè la stessa possa essere ritenuta conforme alla Costituzione”. rg/AGIMEG