Il Tribunale del Riesame di Terni ha dissequestrato un centro BetuniQ sulla base della carenza dell’elemento soggettivo. Il sequestro probatorio era stato operato dalla Guardia di Finanza che contestava al titolare del CTD il reato previsto dall’art 4 L 401/89, in quanto, il medesimo , era privo della licenza per l’esercizio delle scommesse prevista dall’art 88 TULPS.
“La difesa infatti – si legge in una nota della società – ha sostenuto l’assenza in capo all’indagato del necessario elemento soggettivo doloso , alla luce della corposa giurisprudenza sia nazionale che della Corte di Giustizia di Lussemburgo, in materia di scommesse di eventi sportivi del nostro Paese pur in assenza dell’autorizzazione ex art 88 tulps, ogni qualvolta – come nel caso di specie- la richiesta autorizzazione da parte di soggetto che opera in Italia contrattualmente collegato con societá estera , regolarmente autorizzata ad operare la raccolta di scommesse sportive in altro Paese Europeo , sia stata respinta sulla base di norme ritenute discriminatorie ed adottate in violazione aperta del principi del Trattato , sulla libertá di stabilimento e di prestazione di servizi all’interno del mercato unico europeo”.
Nelle motivazioni della ordinanza del Tribunale del Riesame si legge che è da valutare “soprattutto se tale mancata Concessione ed autorizzazione di pubblica sicurezza non trova alcun logico e giuridico fondamento nel diritto di ogni Stato membro di controllare preventivamente, vigilare ed attenzionare con particolare cautela i soggetti chiamati a svolgere nel proprio territorio tali attivita’ di gioco e scommesse con vincite in denaro per motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela del consumatore , dell’ordine pubblico e/o la lotta alla criminalitá organizzata ( cfr sul punto Sentenza “Biasci”)”.
La difesa lamentava pertanto l’assenza del fumus boni iuris con riferimento al reato prospettato per le ragioni inerenti il diniego della autorizzazione ex art 88 tulps non fondantesi su questioni di sicurezza . Il Collegio, commenta inoltre la assoluta inutilitá del sequestro sulle stampanti e sul computer, rilevando che ai fini dell’accertamento della sussistenza del reato sarebbero bastate le ricevute di gioco , “poiché da sole queste ultime fornirebbero la effettiva prova dell’attivitá di raccolta scommesse effettuata dalla Uniq Group- attivitá che , per altro, non viene in alcun modo contestata dalla difesa la quale, anzi, ha dichiarato essere in corso un procedimento innanzi alla Giustizia amministrativa contro il provvedimento di diniego dalla partecipazione al bando per il rilascio della concessione per lo svolgimento di tale attivitá di raccolta scommesse sportive in Italia , attualmente sospeso in quanto gli atti sono stati rimessi alla CGE con ordinanza“ .
Il Collegio pertanto conclude alla luce delle argomentazioni in merito alla prospettazione nel caso in esame che “non siano ravvisabili sufficienti elementi volti a supportare il necessario fumus del predetto reato, quantomeno per assenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice per la quale si procede”. lp/AGIMEG