Scommesse, Cassazione rigetta ricorso titolare internet point: “Non mero supporto tecnico a clienti, ma provata attività di accettazione diretta delle giocate e raccolta per via telematica”

La Cassazione ha rigettato il ricorso della titolare di internet point contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce che aveva confermato una sentenza di condanna “per avere abusivamente svolto un’attività organizzata diretta all’accettazione e alla raccolta per via telematica di scommesse di ogni genere mediante l’installazione di computer collegati mediante unità server centrale ad un sito estero nonché la predisposizione di materiale cartaceo finalizzato alla effettuazione delle scommesse o dei pronostici”. Secondo la Cassazione, il ricorso è infondato in quanto “presso i due internet point riconducibili all’imputata venivano raccolte le somme corrispondenti agli importi delle scommesse che venivano bonificate all’operatore comunitario e che le scommesse venivano inviate tramite il computer al sito della società dall’addetto all’esercizio il quale rilasciava regolare ricevuta al cliente. Sicché, in altri termini, correttamente i giudici hanno concluso nel senso che l’imputata non si limitava ad offrire un mero supporto tecnico allo scommettitore, ma, attraverso la raccolta delle scommesse, l’inoltro all’operatore comunitario della sommessa e del denaro e l’elargizione allo scommettitore dell’eventuale vincita, interferiva in maniera apprezzabile nell’attività di gestione delle scommesse da parte dell’operatore”. Oltre quindi al reato di attività organizzata per l’accettazione e la raccolta, per via telematica, dì scommesse senza autorizzazione, il giudice ha rilevato anche “illecita intermediazione” della condotta del gestore “che, contrattualmente legato ad un concessionario regolarmente autorizzato dall’AAMS per l’attività dì accettazione e raccolta a distanza di scommesse sportive, non si limiti a svolgere un’attività di mero supporto tecnico a beneficio dello scommettitore titolare del contratto di conto di gioco con il concessionario ma interferisca, come nella specie, nell’attività di scommessa del cliente”. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso, condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti civili costituite Agenzia Ippica di Luciano Giove & C. Snc, Sascom S.r.l., Sport Betting Center G. Giove, S.r.l., in complessivi euro 3.500. rg/AGIMEG