La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del tribunale di Frosinone che aveva convalidato il sequestro probatorio di attrezzature informatiche per ricezione e trasmissione di scommesse di un ctd Stanley. Come osserva il Tribunale nella impugnata ordinanza, “nel caso di specie, è incontroverso il dato della mancanza sia della concessione in capo alla Stanleybet (…) sia della conseguente licenza del Questore di cui all’art. 88 TULPS in capo all’odierno ricorrente”. Tuttavia la difesa evidenzia come la normativa italiana relativa al suddetto reato sarebbe stata contrastante con quella comunitaria, chiedendone quindi la disapplicazione. In particolare, “se gli articoli 49 ss. e 56 ss. TFUE, anche come letti dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Costa-Cifone, vadano interpretati nel senso che ostano a che venga bandita gara riguardante concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, nel caso in cui tale gara sia stata indetta all’affermato fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle precedenti gare”. Per la Cassazione “alla luce della giurisprudenza di questa Suprema Corte e delle pronunce della Corte di Lussemburgo, con particolare riguardo alla sentenza Laezza, il ricorso risulta fondato quanto alla lamentata non compatibilità, con gli articoli 49 e 56 TFUE, della previsione contenuta nell’articolo 25 dello schema di convenzione che impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività anche solo per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco. Tale non compatibilità è invero suscettibile di sussistere, sul piano dei principi – spettando al giudice del merito valutare, con riguardo al singolo caso sottoposto al suo esame, il contrasto in concreto -, poiché la disposizione che impone al concessionario la cessione dei beni può realmente fungere da deterrente alla partecipazione alle gare in termini tali da integrare una restrizione al diritto di stabilimento e/o di libera prestazione di servizi. Spetta al giudice del rinvio valutare se la circostanza che la cessione non sia imposta in modo sistematico ma avvenga solo dietro espressa richiesta dell’Amministrazione dei Monopoli incida o meno sulla idoneità della disposizione a raggiungere l’obiettivo perseguito”. Inoltre il carattere non oneroso della cessione forzata “pare contrastare con il requisito di proporzionalità in particolare quando l’obiettivo di continuità dell’attività autorizzata di raccolta di scommesse potrebbe essere conseguito con misure meno vincolanti, quali la cessione forzata ma a titolo oneroso a prezzi di mercato”. Da quanto rilevato consegue, in conclusione, che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone, il quale procederà, nell’esercizio dei poteri ad esso normativamente attribuiti nella fase dell’impugnazione cautelare (…) a nuovo esame alla luce di quel che si è qui evidenziato, con ampia facoltà di valorizzare, oltre ai parametri sopra Corte di Cassazione ogni altro parametro ritenuto necessario e funzionale ad esprimere una valutazione in ordine alla proporzionalità o meno della misura in oggetto, al fine di farne discendere la valutazione sulla sussistenza o meno di una concreta natura discriminatoria nei confronti dell’operatore straniero. lp/AGIMEG