Vlt, Tar Toscana: “Legittimo il no all’istallazione, se il locale non è tra quelli autorizzati dal Regolamento Urbanistico”

Le previsioni del Regolamento urbanistico di Quarrata (Pistoia) sulle sale da gioco “non impediscono tout court l’insediamento del territorio comunale di sale dedicate all’installazione degli apparecchi VLT, né lo rendono eccessivamente difficoltoso; si limitano invece a imporre vincoli volti a tutelare le zone e, in particolare, gli immobili (anche parzialmente) residenziali, cioè a tutelare la qualità dell’ambiente urbano, così come è consentito dalla disciplina nazionale ed europea di riferimento”. E’ quanto afferma il Tar Toscana in una sentenza in cui in parte dichiara inammissibile, e in parte respinge il ricorso intentato dalla titolare di un esercizio di Quarrata che aveva avanzato richiesta per poter istallare delle videolottery. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive le aveva tuttavia negato l’autorizzazione, sostanzialmente perché l’esercizio i questione era stato aperto in un locale parzialmente adibito a uso residenziale: il Regolamento Urbanistico della cittadina non consentiva appunto di esercitare attività di spettacolo e di intrattenimento – cui l’istallazione delle vlt è equiparata – in locali con simili destinazioni d’uso. Il Tar ha inoltre giudicato non attinente il richiamo alla norma del decreto Balduzzi “che demanda all’Agenzia delle dogane e dei monopoli compiti di pianificazione ai fini della “progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi” VLT, nel quadro delle iniziative di contrasto alla ludopatia che restano estranee alla vicenda in esame e alla disciplina regolamentare oggetto di controversia”. rg/AGIMEG