Vlt, Tar Lazio: le distanze minime stabilite dalla provincia di Bolzano hanno valore retroattivo

Il limite dei 300 metri dai luoghi sensibili – stabilito in base alla legge della Provincia di Bolzano n. 13 del 13 maggio 1992 e della delibera di Giunta provinciale n. 341 del 12 marzo 2012 – si applica non solo ai nuovi esercizi che istallano videolottery, ma anche a quelli preesistenti. E’ quanto ha stabilito il Tar Lazio in  una sentenza in cui ha accolto il ricorso intentato dal comune di Bressanone contro la licenza per l’esercizio di un punto raccolta di gioco rilasciata dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Al centro della questione, una salsa videolottery per la quale era stata fatta una voltura della licenza: secondo la Provincia la norma sulle distanze non poteva essere applicata dal momento che la licenza originaria era stata rilasciata nell’agosto 2011, ovvero prima della delibera della Giunta provinciale. Il Tar Lazio tuttavia ha ricordato che la questione era già stata affrontata dal Consiglio di Stato (sentenze 7700 del 2013 e 4498 del 2012) nel senso che la delibera della Provincia ha solo fornito un’interpretazione della legge provinciale, in altre parole la licenza doveva essere considerata illegittima fin dall’inizio, anche in base alla normativa precedente. lp/AGIMEG