Vlt: Tar Emilia-Romagna ribadisce, non si adotta il “distanziometro” senza una cornice normativa statale su criteri di operatività

La Prima Sezione del Tar Emilia Romagna ha accolto con sentenza il ricorso di una società di giochi contro il Regolamento di Polizia urbana introdotto dal Comune di Bologna nel novembre 2013 e il provvedimento con cui il Questore di Bologna aveva rigettato l’istanza dell’88 T.u.l.p.s. per l’apertura di una sala VLT a Bologna. I giudici amministrativi della Prima Sezione, a poche ore dai colleghi della Seconda sezione che hanno emesso una sentenza simile, hanno confermato la disapplicazione delle distanze minime dichiarando illegittimo “l’art. 23, comma 3, del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Bologna (sul distanziometro di 1000 metri dai luoghi sensibili), in quanto disposizione adottata senza la cornice normativa statale che deve fissarne i criteri generali di operatività, e senza nessuna copertura neppure nella legislazione regionale, che anzi conferma la necessità di attenersi alle apposite previsioni di rango statale, tuttavia ancora carenti”. Ne consegue – si legge nella sentenza – “l’accoglimento del ricorso e, quindi, l’annullamento dell’art. 23, comma 3, del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Bologna nonché, per illegittimità derivata, del provvedimento questorile che ne ha fatto applicazione”. lp/AGIMEG