Tar Veneto, respinto il ricorso di una sala contro il divieto di apertura imposto dal Comune

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto si è pronunciato in merito al ricorso di un punto scommesse contro il Comune di Cittadella per l’annullamento parziale dell’articolo 99, comma 6, delle Norme Tecniche Operative al Piano degli Interventi adottate dal Comune di Cittadella, limitatamente alla frase “in tali zone sono inoltre vietate le sale giochi”. La Sezione Seconda del Tar Veneto ha respinto l’istanza in quanto “il ricorso non appare assistito del requisito del fumus considerando come non appaia fondata la censura di cui al primo motivo, risultando non ammissibile un’interpretazione dell’art. 99 comma 6 delle NTO, posta in essere in funzione di quanto previsto dagli artt. 86 e 88 del TULPS, disposizioni queste ultime che, in quanto dirette a disciplinare le licenze per l’esercizio di determinate attività, prescindono dall’assetto urbanistico del territorio, avendo a riferimento settori dell’ordinamento del tutto differenti”. Inoltre, il Tar ha “rilevato che non appaiono sussistere nemmeno i vizi dedotti avverso l’impugnazione dell’art. 99 sopra citato”. mdc/AGIMEG