Tar Milano: sospesa l’ordinanza comunale sugli orari delle sale giochi

Si è conclusa con una sospensione al Tar di Milano la prima fase del ricorso presentato dalla Game Paradise srl contro il provvedimento anti-slot del comune di Milano. In particolare i giudici hanno deciso di annullare per il momento l’ordinanza con la quale il sindaco di Milano determinava gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi in attesa della trattazione di merito che si terrà il prossimo 23 ottobre.

Il Tribunale di Milano “Rilevato:

– che l’attività condotta risulta, pressoché, prevalentemente incentrata sull’attività da gioco (cui è dedicata una superficie di mq. 457), mentre l’attività di somministrazione è stata qualificata dalla stessa società ricorrente come secondaria (svolgendosi su una superficie di soli mq. 14);

– che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la vista attività non integra un “esercizio commerciale”, bensì un “pubblico esercizio” (cfr. TAR Lazio – Roma, sez. II ter, 2 aprile 2010, n. 5619, ad avviso del quale “il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle prestazioni ivi erogate da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti sono tutti ammessi ad avvalersi, a richiesta, delle prestazioni stesse”; Corte di Giustizia dell’Unione europea, 11 settembre 2003, n. C-6/01, secondo cui “l’attività di esercizio commerciale di macchine per giochi di sorte o d’azzardo (…) deve ricevere la qualificazione di attività di servizi”);

– che, pertanto, i pubblici esercizi, come quello condotto dalla società ricorrente, sono soggetti all’applicazione del R.D. 773/1931, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cfr. autorizzazione del Questore di Milano del 27.9.2012);

– che la Sezione, nella sentenza n. 296 del 31 gennaio 2013, ha statuito che in linea di principio “le Amministrazioni comunali possono regolare tali attività mediante l’esercizio del potere previsto dall’art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, cioè graduando, in funzione della tutela dell’interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico”;

Ritenuto:

– che, tuttavia, la motivazione posta dall’Amministrazione comunale a fondamento dell’impugnata ordinanza (“adeguamento a disposizioni di legge e a modifiche già adottate con precedenti provvedimenti speciali”) non appare né sufficiente né congrua a giustificare il divieto di svolgimento dell’attività durante l’orario notturno, dovendosi considerare che:

a) l’art. 3 del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011, ha affermato, in tema di “abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”, il principio secondo cui “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), che nella specie non possono ritenersi aprioristicamente o presuntivamente incisi;

b) la liberalizzazione degli orari non preclude all’Amministrazione comunale di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività dei pubblici esercizi per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e/o della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica (cfr., a tale riguardo, TAR Lombardia – Milano, sez. I, 12 luglio 2012, n. 1985);

– che, pertanto, pare dubbio che l’esercizio del potere di ordinanza di cui all’art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000, preordinato ad armonizzare “l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”, possa costituire una sicura base normativa per il perseguimento della finalità indicata dalla difesa dell’Amministrazione (vivibilità dei quartieri cittadini, cfr. pag. 13 della memoria dell’8.3.2013);

– che si ravvisa un pregiudizio grave ed irreparabile integrato dal possibile licenziamento dei dipendenti appositamente assunti per garantire lo svolgimento del servizio durante il programmato orario di apertura”.

cd/AGIMEG