Tar Milano: infondate le preoccupazioni sull’ordine pubblico e sui rischi alla viabilità per la sala corso Vercelli

Articolata l’ordinanza con cui la Prima Sezione del Tar Lombardia ha confermato la riapertura della sala da gioco in corso Vercelli a Milano, sala per cui il sindaco a inizio febbraio aveva disposto la sospensione dell’attività per sei mesi. Il provvedimento del Sindaco venne definito una “misura eccezionale per la tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili che frequentano le aree e gli immobili in prossimità” della struttura”, emesso al fine di “prevenire il rischio che il gioco d’azzardo crei dipendenza” e ”eliminare i pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana derivanti dall’alta frequentazione della sala scommesse e dell’area circostante da parte di soggetti socialmente deboli e patologicamente dediti al gioco”.
Nell’ordinanza – che conferma il decreto cautelare già emesso dal Presidente della Sezione in favore della sala – il Collegio prende in esame anche una sentenza della Corte Costituzionale (la 167 del 6 maggio 2010, sulla ripartizione di competenze tra Stato centrale e enti locali) e la recentissima pronuncia del Tar Liguria (la 189 del 5 febbraio 2014 ) secondo cui “la tutela delle finalità di prevenzione sociale” riassume il giudice milanese, “è stata ritenuta ascrivibile alla competenza del Sindaco in applicazione di una specifica disposizione legislativa regionale”.
Passando al caso in esame, il giudice milanese ricorda la legge regionale della Lombardia n. 8/2013 che vieta “la nuova collocazione” di slot in locali che si trovino a meno di 500 metro da luoghi sensibili. Eccepisce tuttavia che il Questore di Milano il 13 gennaio 2014 – “quindi anteriormente alla pubblicazione dell’impugnata deliberazione” del Sindaco – ha emesso un provvedimento che autorizza la sala a raccogliere scommesse sportive: in altre parole “la sala da gioco in questione non può qualificarsi alla stregua di una ‘nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito’”, e pertanto non possono essere applicate le disposizioni della legge regionale.
Il Tar respinge anche le tesi del Comune secondo cui la sala potrebbe recare disturbo all’ordine pubblico: “non sono stati illustrati, nell’impugnata ordinanza, specifici episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica”. E ancora “non coglie nel segno la tesi dell’Amministrazione secondo cui i presupposti per l’emissione dell’impugnata ordinanza contingibile e urgente sarebbero ricavabili, tout court, dall’ordinanza del Tribunale di Milano del 13.2.2014”. Il riferimento, in questo caso è alla causa civile avviata dal condominio in cui la sala è stata aperta: il condominio appunto lamenta che l’attività della sala “possa cagionare serie turbative alla tranquillità dell’edificio condominiale ed al suo decoro”.
Infondate anche le preoccupazioni sulle ripercussioni che la sala potrebbe provocare alla viabilità: “nel parere negativo sulla viabilità, espresso nel medesimo giorno (7.2.2014) in cui è stata emessa l’ordinanza impugnata, è stata formulata una mera ipotesi di intralcio alla circolazione (“non è da escludere…”), certamente inidonea e comunque sproporzionata, sul piano della congruità e completezza del sotteso accertamento” per motivare il provvedimento del Sindaco.
E sull’intento di proteggere particolari categorie di cittadini dal rischio di sviluppare ludopatie, il Collegio cita due precedenti sentenze, una della stessa prima Sezione (7 novembre 2013, n. 2479), l’altra del Tar Brescia (23 febbraio 2011, n. 321), in cui si sottolinea che “il legislatore italiano ha in realtà adottato da tempo una politica espansiva nel settore dei giochi d’azzardo allo scopo di incrementare le entrate fiscali” e che “non si può quindi sostenere che siano perseguite effettivamente la prevenzione dell’incitamento al gioco e la lotta alla dipendenza dallo stesso”. Una posizione questa che probabilmente verrà specificata meglio nella decisione di merito, l’udienza è stata fissata per l’8 ottobre prossimo. Di seguito il testo integrale dell’Ordinanza Tar Milano. gr/AGIMEG