Tar Brescia: Sale gioco, “Distanze minime rientrano nella discrezionalità del legislatore regionale”

Il Tar Lombardia – Sezione di Brescia – ha respinto un ricorso intentato contro il Comune di Goito e la Regione Lombardia, per l’annullamento di un provvedimento di febbraio scorso, “che aveva rilevato l’assenza dei requisiti normativi per la SCIA per l’istallazione di giochi elettronici” di un esercizio commerciale vicino ad un istituto comprensivo, citato in giudizio. In discussione è stato messo il regolamento che prevede distanze minime dai luoghi sensibili, per installare apparecchi di gioco. “Uno dei principi fondamentali del decreto Balduzzi è sicuramente rappresentato proprio da quello che si può definire di “prevenzione logistica” – scrivono i giudici nell’ordinanza – in base al quale tra i locali ove sono installati gli apparecchi da gioco e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione deve intercorrere una distanza minima, ritenuta plausibilmente e ragionevolmente idonea ad arginare, sotto il profilo della “vicinitas”, i richiami e le suggestioni di facile ed immediato arricchimento”. Atteso che “ad avviso del Collegio una distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili, chiaramente finalizzata ad assicurare un’applicazione uniforme della norma all’interno del territorio lombardo, rientra nella discrezionalità del legislatore regionale, la quale trova il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, e che il citato limite non appare superato, perché a fronte del quadro normativo vigente i legislatori regionali e provinciali hanno fissato la distanza di cui trattasi entro un margine variabile da 300 a 500 metri”, il Collegio “respinge la domanda cautelare”. Nell’ordinanza si fa anche esplicito riferimento al problema della diependenza da gioco, sottolineando che non è “indifferente”  che “i livelli essenziali di assistenza (l.e.a.)” siano stati estesi anche “alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione da ludopatia”. im/AGIMEG