Slot: Tar Piemonte respinge il ricorso contro fasce orarie imposte dal Comune di Rivoli

“Il Sindaco del Comune di Rivoli, nell’adottare l’impugnata ordinanza sui limiti orari, si è mosso in assenza di qualsivoglia indirizzo proveniente dal Consiglio comunale, così come imposto dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo, è sufficiente osservare che l’ordinanza del Sindaco è stata, nella specie, adottata in attuazione delle norme del nuovo Regolamento comunale, approvato proprio con la delibera del Consiglio comunale n. 124 del 21 dicembre 2011, e quindi senz’altro in linea con gli indirizzi provenienti dall’organo consiliare”. Per questo motivo “il ricorso deve essere respinto”. E’ quanto si legge in una sentenza del Tar Piemonte che ha definitivamente respinto il ricorso di alcuni esercenti e gestori contro l’ordinanza del Comune di Rivoli che fissava nuovi orari di apertura per le sale giochi e per l’accensione degli apparecchi da intrattenimento (che possono “essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 23.00”, riporta il regolamento comunale). Secondo i giudici amministrativi piemontesi, “non pare che, nel caso di specie, l’intervento previsto dal Comune di Rivoli sia manifestamente disallineato rispetto ai doveri incombenti sulla civica amministrazione. Del resto, l’importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del “Dipartimento Patologia delle Dipendenze” della ASL Torino 3 (…) nel quale si è evidenziata l’importanza di una “sensibilizzazione degli Enti locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro” volta soprattutto a sollecitare l’“emanazione di Regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati” che stabiliscano restrizioni dell’accesso al gioco sia mediante l’imposizione di distanze tra le sale giochi e i c.d. luoghi sensibili (…) sia mediante l’introduzione di limiti orari anche per il mero funzionamento degli apparecchi da gioco. Proprio questa è la direzione intrapresa dal Comune di Rivoli mediante gli atti impugnati, i quali dunque si svelano essere stati adottati non solo nella piena consapevolezza della gravità del fenomeno da arginare ma anche, e soprattutto, in funzione di necessario ausilio locale alle politiche nazionali già avviate. Ne deriva anche – si legge nella sentenza – l’evidente sussistenza di una ragionevole giustificazione, fondata su interessi pubblici preminenti e rispettosa del canone di proporzionalità invocato dalla stessa parte ricorrente, tale da legittimare il sacrificio economico imposto ai soggetti privati gestori delle sale giochi e degli apparecchi, senza che – come già visto – possano nella specie condurre a conclusioni differenti nemmeno le nuove disposizioni di legge sulla liberalizzazione delle attività economiche. Come si è già visto, infatti, proprio quelle leggi (…) consentono pur sempre di introdurre limitazioni al più ampio godimento della libertà di iniziativa economica per fronteggiare esigenze pubbliche preminenti, come la tutela della salute, ferma restando la necessità (nella specie, come detto, adempiuta in modo soddisfacente) di un’adeguata istruttoria, volta a verificare se risulti davvero compromessa, nel caso specifico, qualcuna di quelle esigenze”, si legge. im/AGIMEG