Slot, il Tar Piemonte difende l’ordinanza antislot del Comune di Chivasso

Il Tar Piemonte ha respinto la domanda di sospensiva presentata dal titolare di una sala slot contro l’ordinanza del Comune di Chivasso che prescrive delle distanze minime dai luoghi sensibili e delle fasce orarie per il gioco. Per quanto riguarda le distanze minime, il giudice amministrativo nell’ordinanza scrive che “il ricorrente non ha dimostrato di avere concreto e specifico interesse all’impugnativa”; in altre parole la sala non sarebbe situata nelle vicinanze di un luogo sensibile. Il Tar Piemonte ricorda poi che il provvedimento del Comune “trova il suo legittimo fondamento normativo nell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 (ovvero il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, NdR), in quanto tale disposizione (nell’interpretazione affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220/2014) abilita il Sindaco a disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”. Inoltre, l’ordinanza del Comune di Chivasso “non incide direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su un fattore (quale l’apertura in una determinata fascia oraria) che potrebbe indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi”. Per quanto riguarda l’adeguatezza e la proporzionalità delle restrizioni, “l’ordinanza impugnata pare adottare una tra le alternative lecite (parimenti ragionevoli e proporzionate) dell’azione amministrativa volta a raggiungere gli obiettivi dichiaratamente perseguiti, ovvero tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili”. E ancora, “nella contrapposizione degli interessi, il pregiudizio di natura prettamente economico lamentato dal ricorrente recede rispetto all’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione comunale” di tutela della salute dei cittadini. rg/AGIMEG