Slot, Consiglio di Stato boccia i limiti orari imposti dal Comune di Desio

I comuni hanno il potere di adottare provvedimenti per inibire le attività commerciali “per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica”; ma “ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi che non possono considerarsi violati aprioristicamente e senza dimostrazione alcuna”. E’ quanto scrive il Consiglio di Stato nella sentenza con cui respinge il ricorso intentato dal Comune di Desio per difendere le ordinanze che aveva adottato per limitare l’orario di gioco alle slot. I provvedimenti erano già stati bocciati dal Tar Lombardia, perché sostenuti da una motivazione eccessivamente generica. Un giudizio che condividono anche i giudici della Quinta Sezione del Consiglio di Stato: “il nocumento asseritamente derivante dal notevole aumento della frequentazione dei luoghi ove sono posti gli esercizi in questione, con presunto e intollerabile incremento del traffico e del rumore e con conseguente compromissione della quiete pubblica, appare descritto in via del tutto generica e per nulla circostanziato e tale carenza della motivazione “sostanziale”, non può ritenersi superata dall’affermazione che, essendo l’ordinanza di carattere generale, non necessitava di particolare motivazione”. Il comune di Desio aveva fatto leva sui “generici accertamenti di viabilità compiuti dalla polizia locale nei pressi dei locali al cui interno si trovano apparecchi da gioco”. Secondo i giudici di Palazzo Spada, in ogni caso, il Comune ” non poteva astenersi dal dimostrare la esistenza concreta di fenomeni pregiudizievoli per la collettività, quali una particolare e documentata evasione scolastica, blocchi anomali della circolazione o turbamenti della quiete pubblica”, anche nel caso in cui avesse adottato non un’ordinanza di carattere generale, ma anche un provvedimento contingibile in base all’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). lp/AGIMEG