Riduzione Slot: denuncia alla Corte dei Conti e Antitrust per violazione della libertà d’impresa, concorrenza sleale e aiuti di Stato

Violazione della libertà d’impresa, concorrenza sleale e aiuti di Stato mascherati a concessionarie di VLT con conseguente contrazione delle entrate sul Bilancio dello Stato. La prevista riduzione del parco slot in Italia ha fatto scattare una denuncia inoltrata alla Corte dei Conti e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, segnalazione inviata anche a Bruxelles, alla European Commission, alla Direzione Generale Concorrenza e Antitrust, alla Direzione generale for Internal Market, Industry, al Directorate general for Taxation and Customs Union Unit – Control of the application of EU legislation and state aid/direct taxation. Nel dettaglio, nel testo si legge: “Sia la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia l’art.6 – bis della Legge 21 giugno 2017 n. 96 (Riduzione degli apparecchi da divertimento) che il Decreto attuativo inviatovi per approvazione non tengono conto dei seguenti punti: un’impresa che gestisce AWP che inizia ora l’attività di gestione iscrivendosi al RIES – Elenco dei soggetti abilitati – con quale base numerica potrà operare, visto che i nulla osta di messa in esercizio sono in capo al gestore proprietario degli apparecchi, richiesti e rilasciati su sua richiesta dal concessionario? Né la legge né tanto meno il Decreto precisano come conteggiare i nuovi nulla osta di messa in esercizio rilasciati dal 1° gennaio 2017, siano essi apparecchi che sostituiscono altri dismessi per guasti o obsoleti oppure apparecchi che vengono installati in esercizi pubblici o sala giochi di nuove attività. Un gestore di AWP che trova nuovi locali o esercizi pubblici in cui collocare apparecchi, anche e soprattutto al di fuori degli eventuali luoghi sensibili, introdotti da numerose leggi regionali, quali apparecchi potrà usare se gli viene imposto di lavorare col 66% del suo parco AWP?Violando la libertà d’impresa non potrà espandersi o sviluppare il proprio parco clienti. Un’impresa di gestione apparecchi AWP comma 6/a del 110 TULPS che ne acquisisce un’altra, magari convenzionata con altro concessionario ma che volesse disdire col vecchio concessionario per operare con il proprio concessionario di riferimento, che base numerica dovrà o potrà usare? Un gestore di AWP che è collegato ad un concessionario che è anche gestore diretto potrebbero rischiare di vedersi danneggiato dallo stesso concessionario che favorirà i propri apparecchi a gestione diretta, rispetto alle imprese di gestione che hanno un contratto obbligatorio per il collegamento e per la lettura degli apparecchi e per riscossione del Preu. Non viene considerato il numero di apparecchi detenuti a magazzino e quelli in riparazione per un turnover che mediamente è del 10%. Una riduzione così imposta viola la libertà d’impresa e di stabilimento, oltre che colpire una sola tipologia di giochi, le AWP, e non anche altre tipologie di giochi, violando la normativa sulla concorrenza e libertà di stabilimento. È palese il favoritismo nei confronti della tipologia di apparecchi da gioco più aggressiva e più redditizia per i concessionari ed esercenti delle 4.934 sale VLT, dalle quali lo Stato incamera molto meno PREU, a scapito dell’altra più comune macchina AWP dei bar ed esercizi pubblici fra l’altro la meno costosa in assoluto e funzionante con 1 euro in moneta e con vincita massima di 100 euro. Il Ministero (MEF) non ha pensato a quantificare l’impatto economico di tale norma nei confronti delle 5 mila imprese di gestione regolarmente iscritte all’albo dei terzi incaricati della raccolta, visto che il tutto sarebbe gestito dai concessionari.
Va da sé che, la riduzione riguardando solo le AWP, si dovrà adire le vie legali per “violazione del principio del legittimo affidamento, violazione e contrasto con gli articoli 3 e 41 della Costituzione: la norma presenta dubbi di compatibilità costituzionale con riferimento sia al profilo della disparità di trattamento sia al profilo della ragionevolezza”. La previsione normativa, in sostanza, sembra avere violato i canoni di ragionevolezza e parità di trattamento presumendo, in maniera illogica, che “gli apparecchi da intrattenimento AWP che resteranno dopo la decurtazione del 34% abbiano una maggiore potenzialità di reddito laddove quest’ultima dipende da una molteplicità di fattori (quali, in primo luogo, la differenza tra Awp e Vlt e poi, ad esempio, il comune, il quartiere, la strada in cui gli apparecchi AWP rimasti sono situati nonché la loro ubicazione all’interno del locale) che rendono implausibile il criterio scelto dal legislatore”. La descritta irragionevole riduzione imposta a carico dei concessionari, ma riservata ad apparecchi da gioco di proprietà dei gestori, può produrre un’alterazione del libero gioco della concorrenza tra gli stessi. lp/AGIMEG