Giochi: Milano, il Consiglio di Stato conferma la riapertura della sala di Corso Vercelli. Ancora bocciato il Comune di Milano

Il Consiglio di Stato ha respinto con ordinanza cautelare la richiesta – avanzata dal Comune di Milano – di sospendere la sentenza emessa a ottobre scorso dal Tar Lombardia che aveva definitivamente riaperto la sala giochi di Corso Vercelli, al centro da più di un anno di intricate dispute giudiziarie. I giudici di Palazzo Spada hanno pertanto confermato la scelta del Tar Lombardia stabilendo che “dall’esame di tutti gli atti di causa non emerge in alcun modo il pregiudizio grave e irreparabile che l’art. 98 c.p.a. individua quale presupposto indefettibile per la sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza”. Questo perchè “il provvedimento comunale impugnato in primo grado – sospensione dell’esercizio di attività di sala giochi – ha esaurito completamente i suoi effetti a far data dall’agosto del 2014; e la sospensione dell’esercizio dell’attività commerciale era finalizzata alla definizione di un procedimento di autotutela culminato in un provvedimento di annullamento a sua volta cassato dalla sentenza del T.a.r. per la Lombardia, Sezione II, n. 2766 del 2014, appellata con ricorso nrg. 10262/2014 in relazione al quale la VI Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti della precitata sentenza n. 2766 del 2014”. Il Tar Lombardia a ottobre aveva infatti dato il via libera definitivo alla sala di corso Vercelli,contro la quale si erano scagliati sia i residenti di zona che avevano intentato un’azione civile, sia il Comune che con un’ordinanza del febbraio scorso aveva imposto uno stop di sei mesi. Il Comune in particolare aveva argomentato che la sala avrebbe potuto determinare problemi alla circolazione, e un incremento della criminalità. Posizioni che tuttavia il giudice lombardo ha respinto: le preoccupazioni del Comune “sono ben lontane dal giustificare possibili limitazioni motivate, come nella specie, dal generico riferimento a “comportamenti incivili”, al paventato “intralcio alla circolazione” o al disturbo della quiete condominiale: fenomeni, questi, mai accertati o, per lo meno, privi di riscontro probatorio”. lp/AGIMEG