Germania. Barnier (UE): “Le norme di esecuzione del Trattato di Stato sui giochi vanno notificate alla Ce”

“Le norme tecniche relative all’applicazione ed esecuzione del Trattato di Stato tedesco dovranno essere notificate alla Commissione europea pena la possibilità di avviare una procedura d’infrazione contro la Germania”. Così Michel Barnier, commissario al Mercato Interno ha risposto all’interrogazione parlamentare presentata a dicembre da Jürgen Creutzmann, del gruppo ALDE il quale chiedeva chiarimenti in merito alla procedura di notifica adottata dallo stato tedesco per il Trattato che modifica le norme sul gioco d’azzardo.

Creutzmann ricordava che “finora la Commissione non è stata in grado di esaminare in modo completo i dati per capire se le restrizioni siano opportune e necessarie o anche solo proporzionali.
Inoltre, la prima modifica al trattato Stato tedesco sul gioco d’azzardo consente agli stati federali un ampio margine di discrezionalità in relazione alla definizione del recepimento di leggi statali e di attuazione. Questo dà motivo di temere che gli Stati federali possano modificare le norme violando il diritto comunitario.
Per questo motivo – chiedeva Creutzmann- vi è un urgente bisogno di notificare la prima modifica del Trattato di Stato sul gioco d’azzardo, comprese le leggi di attuazione. Questo soprattutto per quanto riguarda le nuove norme sulle macchine da gioco”.

 

 

“La Commissione  – ha risposto Barnier – è consapevole del fatto che la prima modifica al Trattato di Stato riguardo al gioco d’azzardo in Germania è entrata in vigore il 1 ° luglio 2012. 15 Stati federali hanno finora approvato il trattato. Al fine di attuare il trattato gli Stati federali devono adottare atti di esecuzione a livello interno. Tutti i 15 Stati federali hanno adottato o sono in procinto di adottare tali atti.

Le leggi degli Stati federali che recepiscono e applicano la prima modifica del Trattato di Stato – ha spiegato il Commissario – devono essere notificate ai sensi della direttiva 98/34/CE nella loro fase di progetto, a condizione che essi contengono regole tecniche e/o regole relative ai servizi della società dell’informazione che rientrano nel campo di applicazione della suddetta direttiva. La mancata comunicazione di progetti inerenti regole tecniche, e/o di regole relative ai servizi della società dell’informazione che rientrano quindi nell’ambito di applicazione della direttiva 98/34/CE, rappresenterebbe una violazione della presente direttiva. Tale violazione si tradurrebbe nella possibilità per la Commissione di avviare una procedura di infrazione, a seconda dei casi. Inoltre, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito principi di inapplicabilità delle norme tecniche non notificate a norma della direttiva 98/34/CE”.

rg/AGIMEG