Corte Costituzionale, oggi udienza su ordinanza del Comune di Rivoli per limite orari apertura delle sale giochi

E’ prevista per oggi l’udienza alla Corte Costituzionale sul caso delle sale giochi di Rivoli, sulle quali il Comune ha adottato una ordinanza che ne limita l’apertura e l’utilizzo degli apparecchi da gioco in determinati orari. Fatto ricorso al Tar Piemonte, quest’ultimo ha inviato la questione alla Corte Costituzionale. Secondo il Tribunale Amministrativo, la competenza circa la regolamentazione delle attività delle sale giochi spetta ai Comuni. Quanto alle previsioni contenute nel decreto Balduzzi il collegio ha ritenuto incostituzionale “l’ assenza di una disciplina regolatrice a livello locale del fenomeno che sia espressa formalmente la volontà del legislatore statale di escludere Regioni e Comuni dall’esercizio delle funzioni in materia dal momento il comma 10 recita “L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, provvede a pianificare, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, ivi inclusi quelli connessi al consolidamento del relativo gettito erariale, forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, che risultano territorialmente prossimi a istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all’esito dei controlli di cui al comma 9, nonchè di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali”. glm/AGIMEG