Corte Costituzionale, caso Bplus: Su concessioni giochi “connaturale l’imposizione di penetranti limitazioni della libertà di iniziativa economica”

Secondo la Consulta le nuove e più stringenti norme introdotte dalla Stabilità del 2011 non violano né l’art. 3 della Costituzione (nel caso in esame il principio di affidamento sulla sicurezza giuridica) né l’art. 41 (la libera iniziativa economica). Riguardo all’art. 3, la Corte osserva che “la posizione giuridica che dà luogo a un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio deve risultare adeguatamente consolidata, sia per essersi protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento”. Si legge nella pronuncia della Consulta sulla legittimità costituzionale dei requisiti di solidità e trasparenza  richiesti ai concessionari dei giochi, in un ricorso intentato dal concessionario BPlus. Inoltre spiega la Consulta, “interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente anche su posizioni consolidate, con l’unico limite della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti”. L’unico limite al potere del legislatore è che le nuove disposizioni “non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto”. E osserva che “a maggior ragione ciò vale per rapporti di concessione di servizio pubblico (…) nei quali, alle menzionate condizioni, la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie è da considerare in qualche modo connaturata al rapporto fin dal suo instaurarsi. E ancor più, si può aggiungere, ciò deve essere vero, allorché si verta in un ambito così delicato come quello dei giochi pubblici, nel quale i valori e gli interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua attenzione da parte del legislatore”. Intervenendo quindi sulla questione delle concessioni preesistenti prorogate, “non si può non rilevare innanzitutto l’originaria instabilità del nuovo rapporto concessorio (…), derivante, per un verso, dall’essere esso sorto nel contesto di quella che la legge definisce una «concreta sperimentazione» dei nuovi sistemi di gioco (…), e, per altro verso, dall’essere stati individuati, gli stessi concessionari, con una modalità di affidamento (l’assegnazione diretta per legge, sulla base di una loro semplice opzione, ancorché a fronte del pagamento di una somma di denaro), costituente una vistosa eccezione alla regola generale della concorrenzialità”. Questa circostanza “contribuisce ad accentuare il carattere pubblicistico del rapporto di concessione in questione e, con esso, la sua ancora maggiore attitudine a essere oggetto di interventi regolativi pubblici funzionali alla cura degli interessi per i quali le attività di raccolta e gestione dei giochi pubblici sono legittimamente riservate al monopolio statale”. Inoltre “la mancata estensione ai concessionari «preesistenti», che già avevano ottenuto in affidamento diretto la gestione dei nuovi apparecchi, dei requisiti e obblighi introdotti ex lege, avrebbe creato un irragionevole vantaggio competitivo di questi rispetto ai nuovi concessionari”. Per quanto riguarda l’art. 41 della Costituzione, si ha una violazione illegittima della libertà d’impresa quando agli “effetti limitativi della libertà d’impresa si accompagni l’arbitraria individuazione dell’utilità sociale perseguita dal legislatore o la palese incongruità delle misure adottate per perseguirla”. Secondo la Consulta, invece, nel caso delle concessioni sui giochi “è dunque connaturale l’imposizione di penetranti limitazioni della libertà di iniziativa economica”, visti i “profili di delicatezza del tutto particolari, connessi alla rischiosità e ai pericoli propri della peculiare attività economica soggetta al regime di concessione”. Per la Consulta, la Stabilità ha contemperato gli interessi delle compagnie “con i prevalenti interessi pubblici (…)  senza che sia dato di rinvenire elementi di arbitrarietà nella loro individuazione. Al raggiungimento di questi obiettivi sono funzionali infatti anche elevati requisiti di onorabilità, di affidabilità e di solidità economico-finanziaria dei concessionari, in considerazione del rilevante valore economico delle attività connesse con il gioco e della conseguente necessità di prevenirne l’esercizio in maniera fraudolenta o per fini criminali”. gr/AGIMEG