Consiglio di Stato, in decisione due ricorsi sull’ordinanza antislot del Comune di Desio

Consiglio di Stato, discussi di fronte alla Quinta Sezione due ricorsi sull’ordinanza con cui il comune di Desio (Monza Brianza) limitava l’orario in cui era possibile giocare alle slot. L’ordinanza venne emessa originariamente nel febbraio 2012, perseguendo come obiettivo la prevenzione del gioco minorile, e poi riformata nell’ottobre successivo, con il fine di evitare ripercussioni sul traffico.Al centro dell’udienza, il potere del comune di intervenire ordinando lo spegnimento delle slot in determinate fasce orarie. Per l’avv. Bloise, che ha assistito le compagnie, di fatto il Comune ha adottato provvedimenti di competenza statale. Di diverso avviso l’avv. Giuda, legale del comune di Desio, che ha anche censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava che il comune avesse il dovere di effettuare delle istruttorie – sulle minacce che le slot avrebbero potuto rappresentare per il gioco minorile o per il treffico -prima di adottare le ordinanze.In primo grado il Tar Lombardia, con delle sentenze emesse a maggio 2013, aveva accolto le ragioni degli operatori dei giochi. Il giudice regionale spiegava infatti che  l’ordinanza del comune di Desio “è risultata generica e, comunque, priva di qualsiasi fondamento tecnico (essendosi prospettato, nell’ordinanza del 7.2.2012, che “l’insediamento e l’esercizio di sale giochi (…) possono creare allarme sociale le cui conseguenze arrecano danno specie ai più giovani”, mentre, nella riformata ordinanza dell’8.10.2012, si è sostenuto che dette attività “impattano notevolmente sull’ordinato assetto viabilistico della città, attesi i riscontrati frequenti fenomeni di parcheggio disordinato degli autoveicoli, anche in numero rilevante, al di fuori dei predetti esercizi pubblici, con conseguenti situazioni di intralcio alla circolazione e fenomeni di disturbo della quiete pubblica, specie nelle ore notturne”). E ancora, aveva aggiunto che la libertà di attività economica privata  può essere limitata “soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), che nella specie non possono ritenersi aprioristicamente o presuntivamente incisi”. La sentenza del Consiglio di stato è attesa nel giro di due mesi. gr/AGIMEG