CGE boccia norme penali e amministrative austriache che vietano l’offerta di gioco senza autorizzazione

Una normativa come quella austriaca sui giochi è contraria al diritto comunitario ” se essa non persegue realmente l’obiettivo della tutela dei giocatori d’azzardo o della lotta alla criminalità né risponde effettivamente alla preoccupazione di ridurre le occasioni di gioco ovvero di contrastare le attività criminali connesse allo stesso in maniera coerente e sistematica”. E’ quanto scrive la Corte di Giustizia Europea nella sentenza  Pfleger, pronunciata oggi. Al centro della questione, le norme  che dettano sanzioni penali e amministrative per chi commercializza giochi senza avere un’autorizzazione. Sotto il profilo penale, tali soggetti vengono puniti con pene detentive fino a un massimo di sei mesi oppure un’ammenda pari fino a 360 volte l’importo forfettario giornaliero. Sotto il profilo amministrativo, possono essere comminate ammende fino a 22mila euro.  “Perché sia ammissibile” scrive ancora la Corte, “una tale restrizione deve essere prevista dalla legge e rispettare il contenuto essenziale” dei diritti e delle libertà dettate dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. “Inoltre, in ossequio al principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”. MA come ha osservato anche l’avvocato generale nelle proprie conclusioni, “in circostanze come quelle oggetto dei procedimenti principali una restrizione della libera prestazione di servizi non giustificata o sproporzionata ai sensi dell’articolo 56 TFUE non è ammissibile”. Censurata anche la norma che prevede la confisca e la distruzione delle slot-machine non autorizzate, e la chiusura dei locali che ospitano tali apparecchi: “nel contesto dei procedimenti principali si deve sottolineare che, qualora in uno Stato membro sia stato istituito un regime restrittivo in materia di giochi d’azzardo e tale regime sia incompatibile con l’articolo 56 TFUE, la sua violazione da parte di un operatore economico non può costituire oggetto di sanzioni”. rg/AGIMEG