VLT, Tar Toscana accoglie ricorso contro limitazioni orari sale Massa: “Ordinanza Sindaco illegittima, dipendenza da gioco non riconducibile ad apparecchi con vincite in denaro”

“E’ del tutto immotivata e carente di una dimostrazione specifica  la rilevazione della necessità di riportare gran parte della dipendenza da gioco presente sul territorio alle apparecchiature per il gioco di cui all’art. 110, comma 6 TULPS”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di una sala di Massa Carrara e disposto l’annullamento dell’ordinanza del 1° marzo 2015 del Sindaco sugli orari di apertura degli esercizi commerciali. L’ordinanza sindacale – avente funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro – è stata impugnata dalla ricorrente, titolare di autorizzazione ex art. 88 Tulps della Questura di Massa Carrara alla raccolta di giocate tramite apparecchi da gioco lecito (cd. VLT, Video Lottery Terminal) ex art. 110, 6° comma Tulps. “Con ordinanza 1° marzo 2015 n. 20/2015, il Sindaco di Massa emanava una nuova disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi ex art. 86 Tulps e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro di cui all’art. 110, 6° coma Tulps, collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 TULPS, limitandone l’apertura alle sole fasce orarie 9,00-12,00 e 18,00-23,00 e, quindi, per sole 8 ore ad oggetto “disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e degli orari di al considerando costituzionalmente compatibile il potere del Sindaco di regolamentare gli orari di apertura delle sale-giochi, ne avrebbe ristretto l’applicabilità, nella prospettazione della ricorrente, solo alle nuove autorizzazioni. Inoltre “la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica; tuttavia, ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi che non possono considerarsi violati aprioristicamente e senza dimostrazione alcuna”. Per il Tar Toscana è mancata “una seria rilevazione della consistenza delle problematiche legate alla ludopatia sul territorio del Comune di Massa (essendo a questo proposito, insufficienti i dati elaborati a livello provinciale) e della stessa composizione della domanda di gioco presente sul territorio; in questa prospettiva, l’ordinanza impugnata rivela la propria illegittimità, sia in termini generali, sia nella parte in cui ha sottoposto ad una disciplina limitativa in materia di orari gli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, 6° comma Tulps (ritenuti più pericolosi e diffusi sul territorio) e non altre forme di gioco o scommessa, in astratto, altrettanto pericolose. Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato”. cr/AGIMEG