VLT, Tar Lombardia accoglie ricorso contro sospensione attività sala Bergamo: “Limiti orari imposti da sindaco necessitano approfondimenti”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha accolto in ricorso di una sala VLT contro il Comune di Bergamo per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale si ordina la sospensione dell’attività di sala VLT per otto giorni lavorativi, da venerdì 17 febbraio 2017 a venerdì 24 febbraio 2017. Per il Tar “ritenuto, in modo particolare con riferimento al primo motivo di doglianza, investente la sussistenza della competenza del sindaco ad assumere provvedimenti di carattere sanzionatorio riguardo ad attività autorizzate ex art. 88 TULPS dal Questore, che detto profilo di doglianza meriti il dovuto approfondimento, nel contraddittorio con l’amministrazione intimata, tenuto conto di quanto affermato in fattispecie analoghe da Consiglio di Stato, Sez. V, 1.8.2015, ove è stato precisato che ai sensi dell’art. 88, T.U.L.P.S. il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello del Questore, atteso che la competenza di questo ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi; che, invero, nello stesso provvedimento impugnato e nella ordinanza sindacale che disciplina la materia degli orari, è fatto salvo il potere del sindaco di disciplinare gli orari di apertura degli esercizio ove viene svolto il gioco d’azzardo lecito, così confermando il necessario coordinamento tra i poteri riferibili alle due autorità amministrative (…) accoglie la richiesta di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 marzo 2017”. lp/AGIMEG