Vlt, Tar Aosta: “Le distanze sono giustificate anche se determinano l’effetto espulsivo, visto che servono a tutelare la salute”

“Pur considerando le peculiarità territoriali ed abitative della Valle d’Aosta”, la deliberazione con cui il Comune di Quart ha indicato i luoghi sensibili non appare “irragionevole e sproporzionata”: “la numerosità dei luoghi sensibili individuati” pur potendo determinare “il divieto assoluto sull’intera area e non su parti di essa (cd. “effetto espulsivo”), appare proprio coerentemente finalizzata a quella finalità di protezione del primario bene-salute, sia pure, ove possibile, realizzando una equilibrata distribuzione sul territorio dell’offerta di gioco pubblico”. Lo scrive il Tar Aosta nella sentenza con cui respinge il ricorso intentato da una sala Vlt; il Collegio respinge anche le accuse di incostituzionalità, visto che “n sussiste la denunciata sproporzione tra la tutela della salute e la libertà d’impresa, perché è rimasto indimostrato l’assunto che l’adozione del criterio di misurazione della distanza in linea d’aria impedirebbe l’esercizio del gioco su tutto il territorio regionale”.
La sala aveva avviato le procedure per poter aprire nel 2019 e aveva ottenuto primo un via libera dall’amministrazione. Nel maggio 2020 tuttavia il Comune ha approvato una nuova determina per ridisegnare la mappa dei luoghi sensibili, a quel punto nel distanziometro è rientrata anche l’area in cui la sala Vlt intendeva aprire. Nelle vicinanze sorgono infatti numerose “strutture ricreative”, e il Tar spiega che “l’uso di una locuzione così ampia sia il chiaro indice della volontà del legislatore regionale di comprendere nel divieto ogni ente, istituzione, soggetto, pubblico o privato, che sia un centro di aggregazione di iniziative a carattere culturale“. E aggiunge che “pur trattandosi di attività private rivolte prevalentemente ai propri associati”, le strutture ricreative “rispondono, anche nella loro valutazione non monistica ma complessiva, a quelle esigenze di tutela rafforzata per l’indiscussa presenza di forme qualificate di aggregazione antropica in contesti lato sensu culturali e di sviluppo, come singoli o formazioni sociali, della complessiva personalità umana”. lp/AGIMEG