Valle d’Aosta, Consiglio dei Ministri non impugna legge su prevenzione del Gap

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, ha esaminato diciannove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Valle d’Aosta n. 10 del 17/12/2018, recante “Misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo. Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza))”. Tale normativa prevede all’Art. 1 (Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14: “Nei casi di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), i termini di otto e cinque anni per l’applicazione delle misure di prevenzione e di contrasto alla dipendenza dal gioco d’azzardo previste all’articolo 4, commi 1 e 2, della l.r. 14/2015 medesima sono anticipati, rispettivamente, al 1° giugno 2019 e al 1° gennaio 2019. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/2015, le parole: “misurata in base al percorso pedonale più breve” sono sostituite dalle seguenti: “misurata in linea d’aria”. Mentre all’Art. 2 (Dichiarazione d’urgenza): “La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione”. cdn/AGIMEG