UIF-Banca d’Italia: “Per operatori di gioco d’azzardo, case da gioco e gioco online, dilazione di 30 giorni per trasmissione dati, informazioni e segnalazioni”

Dilazione di 30 giorni, rispetto alle ordinarie scadenze, per la trasmissione di dati, informazioni e segnalazioni all’Uif da parte degli operatori di gioco d’azzardo, case da gioco e gioco online. E’ quanto previsto, in considerazione dell’impatto dell’emergenza Coronavirus, da UIF-Banca d’Italia che ha individuato alcune misure temporanee e avvertenze per mitigare l’impatto sui soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni nei confronti della UIF, tra i quali figurano anche gli operatori di gioco d’azzardo, case da gioco e gioco online. Ecco il testo integrale della Comunicazione della UIF. “In considerazione dell’impatto dell’emergenza sanitaria in corso sull’operatività e sugli adempimenti dei soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni alla UIF, si è ritenuto di adottare le misure temporanee e fornire le avvertenze di seguito indicate. Viene concessa una dilazione di 30 giorni rispetto alle ordinarie scadenze per i seguenti adempimenti: − invio dei dati aggregati previsti dall’art. 33 del d.lgs. 231/2007 e dal provvedimento della UIF del 23 dicembre 2013; − trasmissione delle comunicazioni oggettive disciplinate dall’art. 47 del d.lgs. 231/2007 e dalle Istruzioni emanate dalla UIF con provvedimento del 28 marzo 2019; − dichiarazioni delle operazioni in oro, ai sensi della legge 7/2000 e delle disposizioni attuative di cui alla Comunicazione della UIF del 1° agosto 2014. Ai procedimenti amministrativi riguardanti le violazioni di obblighi normativi accertate dall’Unità e a quelli in cui la UIF è titolare di poteri istruttori si applicano la sospensione dei termini prevista dall’articolo 103 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (dal 23 febbraio al 15 aprile 2020) e le modalità di svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta stabilite dall’articolo 108 del medesimo decreto. La UIF ha adottato, per quanto di competenza, misure organizzative volte a salvaguardare i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, anche con riguardo alle eventuali istanze avanzate da soggetti interessati a tutela dei propri diritti (ad es. per l’accesso a documenti, per lo svolgimento di audizioni in caso di violazioni in materia di oro). Sotto altro profilo, considerato che le restrizioni conseguenti alle vigenti misure governative portano a un incremento delle attività a distanza, in particolare on line, si reputa essenziale che i soggetti obbligati, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, valorizzino le procedure informatiche di cui dispongono al fine di individuare e valutare efficacemente le operazioni da segnalare alla UIF come sospette”. cdn/AGIMEG