Tar Valle d’Aosta, revoca della licenza per violazione del distanziometro comporta indennizzo della sala giochi

E’ legittima la revoca della licenza se un locale di gioco non rispetta il distanziometro, ma la chiusura dello stesso comporta un indennizzo. E’ quanto ha stabilito il Tar Valle D’Aosta (Sezione Unica) che accoglie, “con riferimento all’obbligo di indennizzo gravante sull’amministrazione”, il ricorso di una sala giochi di Aosta per la quale la Questura di Aosta ha notificato la revoca della licenza ex Art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata in data 06/06/11. “Trattandosi di una revoca legittima non è ravvisabile alcuna responsabilità in senso proprio da parte dell’amministrazione, ma grava sulla stessa un obbligo indennitario da commisurare al solo danno emergente” evidenziano i giudici. “Il quadro normativo e giurisprudenziale consente espressamente alle Regioni d’intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l’esercizio delle attività legate ai giochi leciti” e nel caso specifico la sala giochi era a 81 metri da un istituto scolastico, sotto dunque la distanza minima di 500 metri.
“Codesto Collegio ritiene, quindi, che il provvedimento impugnato costituisca una puntuale applicazione della normativa della legge regionale n. 14 del 2015, e in particolare delle disposizioni che hanno anticipato l’entrata in vigore dei limiti di distanza e che hanno modificato il criterio di misurazione di quest’ultima. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Soggiunge, ai fini che qui particolarmente rilevano, che ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”. Per il Tar “è chiaro quindi che la revoca di un provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90 comporti l’obbligo di indennizzo da parte dell’amministrazione in favore dei soggetti che abbiano subito direttamente un pregiudizio dalla revoca di un atto legittimo. Tale previsione, nella prevalenza accordata all’interesse pubblico rispetto a confliggenti posizione private, accorda rilevanza al principio del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti giuridici. Nel caso di specie è indubbio, come da documenti allegati in atti, che il venir meno della licenza con chiusura immediata del locale abbia comportato i pregiudizi previsti dal primo comma della disposizione in esame e che questi debbano essere ristorati dall’amministrazione considerato l’affidamento del ricorrente sulla durata della licenza fino al 2023”. “In conclusione, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, il ricorso può, dunque, essere accolto con riferimento all’obbligo di indennizzo gravante sull’amministrazione”, sentenzia il Tar. lp/AGIMEG