Tar Sicilia: Ricorso ricevitoria Lotto. “Cinque ritardi di un sol giorno non sufficienti per determinare la grave sanzione della revoca della concessione”

“In assenza di una specifica motivazione nel provvedimento in ordine alla predetta “gravità” (si tratta di complessivi sei ritardi, tra i sei e i ventinove giorni), il ricorso si appalesa fondato, e come tale va accolto, fatto salvo il potere dell’Amministrazione di adottare un provvedimento adeguatamente motivato, che renda contezza della gravità del comportamento del ricorrente, tale da comportare la revoca della concessione”. Lo scrivono in una sentenza odierna i giudici amministrativi del Tar Sicilia – sede di Catania – pronunciandosi definitivamente su un ricorso intentato da una ricevitoria del Lotto di Caltagirone, nei confronti della quale era stata avviata la procedura di revoca della concessione, a causa di ritardati versamenti richiesti entro il termine prescritto. “Per determinare un principio omogeneo di gravità, l’Amministrazione potrà riferirsi all’entità degli importi non corrisposti (magari relazionandoli al reddito dell’impresa), al numero complessivo o alla continuità delle violazioni, ai giorni di ritardo o, ancor più semplicemente, al superamento del numero delle violazioni minime contenute per concretizzare l’abitualità; valutazioni, queste – si legge – da eventualmente verificare di volta in volta, poiché, sempre a titolo esemplificativo, cinque ritardi di un sol giorno non sembrano poter configurare un ragionevole pregiudizio per l’Amministrazione, tale da determinare la grave sanzione della revoca della concessione”, scrivono i giudici. lp/AGIMEG