Tar Puglia difende distanziometro regionale: “Anche gli studi odontoiatrici sono luoghi sensibili, no ad apertura sala giochi a meno di 250 metri”

Anche gli studi odontoiatrici sono luoghi sensibili e per questo motivo non può essere concessa alcuna autorizzazione per l’attività di una sala giochi se dista meno di 250 metri. E’ quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Lecce – Sezione Terza) che ha respinto un ricorso contro il rigetto dell’istanza volta al rilascio dell’ autorizzazione per l’attività di sala giochi (art. 110 T.U.L.P.S. C.6) da svolgersi in un locale di Matino, piccolo comune nella provincia di Lecce. I giudici hanno ricordato come la legge regionale stabilisce che “le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto”, così comprendendo nel novero dei “luoghi sensibili” – fra gli altri – tutte le “strutture sanitarie” senza eccezione alcuna, con esclusione di qualsivoglia elemento discrezionale nella valutazione e discernimento delle strutture sanitarie da parte dei Comuni competenti a scrutinare le richieste di autorizzazione ex art. 110 T.U.L.P.S.”. Il Tar sottolinea come “non sembra condivisibile la censura con cui parte ricorrente deduce che lo ‘Studio Odontoiatrico’ non possa essere qualificato come “struttura sanitaria”. Non coglie nel segno neppure la censura con cui si sostiene che la struttura sanitaria odontoiatrica non sia destinata alla frequentazione di fasce ‘particolarmente sensibili della popolazione’, dato che il Comune, in sede di rilascio di autorizzazione ex art.110 T.U.L.P.S., non possiede alcuna discrezionalità nell’individuare i ‘luoghi sensibili’, trattandosi di scelta effettuata a monte dal legislatore regionale, peraltro scevra da profili di illogicità e irrazionalità, apparendo la stessa dettata a salvaguardare ampie fasce di popolazione sotto un criterio non solo qualitativo (ossia fasce particolarmente deboli) ma anche quantitativo (ossia numero dei frequentanti)”. Per queste motivazioni il Tar Puglia respinge l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente. cr/AGIMEG