Tar Lombardia: “è indubbio il potere del Comune di regolamentare gli orari di esercizio delle sale”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala slot di Carpenedolo, al quale il Questore della Provincia di Brescia ha disposto la sospensione per venti giorni della licenza per la violazioni dei limiti orari disposti dal Comune. Il regolamento prevede lo stop per sale giochi, slot e vlt dalle 7:30 alle 9:30, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00. La società contestava anche che “è stata riscontrata la violazione della disciplina oraria riferita non all’attività principale di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, ma esclusivamente di quella espletata mediante non meglio precisati “apparecchi per il gioco d’azzardo lecito con vincite in denaro”: ne deriverebbe la sproporzione della misura”.
“Il fatto che – si legge nelle motivazioni dei giudici – sia stata disposta la chiusura integrale della sala giochi, compresa l’attività principale di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nonostante la violazione riscontrata riguardasse la disciplina oraria della diversa attività rappresentata dall’esercizio del gioco mediante apparecchi slot machine e VLT, (genericamente definiti nei verbali come “apparecchi per il gioco d’azzardo lecito con vincite in denaro”) non può determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato”. Inoltre “è indubbio il potere del Comune di regolamentare gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate e del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, così come di sanzionare l’abuso” . lp/AGIMEG